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D.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024: le novità sulla disabilità

Il D.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024, attuativo della riforma PNRR prevista dalla Legge 227 del 22 dicembre 2021, modifica strutturalmente il sistema che riguarda l’inclusione delle persone con disabilità al fine di consentire loro la piena realizzazione dei diritti in ogni contesto di vita. La riforma entrerà in vigore a pieno regime dal 1 gennaio 2027.
All’eliminazione formale di termini quali “handicap” e “invalidità”, sostituite da “disabilità”, segue anche il sostanziale cambiamento di prospettiva volto a considerare la disabilità non come una caratteristica limitante della persona, ma una conseguenza delle sue interazioni con gli ambienti che la circondano.
Secondo l’art. 3, infatti, è persona disabile “ chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
La valutazione di base, che sostituisce l’attuale procedura di accertamento affidata a diversi organi (ASL, INPS, Commissioni medico-legali), consisterà in un più articolato procedimento gestito dall’INPS, su presentazione di un certificato medico, volto a considerare non solo le condizioni fisiche, ma il concreto funzionamento della persona e i suoi bisogni nei contesti reali, basandosi sugli standard internazionali ICD e ICF. Vengono così superati i livelli attuali di gravità definiti dai commi 1 e 3 della Legge 104 e riconsiderati i bisogni di inclusione nella scuola. In questo contesto, ad esempio, si usano i termini ” sostegno lieve o medio, sostegno intensivo, sostegno elevato o molto elevato”. Si definisce così il diritto a un ” progetto di vita individuale” predisposto dall’UVM ( Unità di Valutazione Multidimensionale) composta, oltre che dalla persona con disabilità o dai suoi rappresentanti, da diverse figure di riferimento sociale, sanitario e scolastico per garantire alla persona il più possibile, a seconda delle sue condizioni e necessità, la realizzazione di progetti e aspettative, autonomia, inclusione, diritti civili. Questo supera nella scuola il PEI così come redatto oggi dai docenti, ampliandone le prospettive e aumentando i soggetti chiamati alla sua definizione in compartecipazione con i docenti.
In linea con la Convenzione ONU, si introduce il concetto di ” accomodamento ragionevole”( art. 5-bis Legge 104/1992): i sussidi dovranno essere adattati alle necessità in modo appropriato e garantire i diritti anche al di là delle norme, senza imporre oneri sproporzionati ai soggetti pubblici o privati coinvolti.
Viene, inoltre, istituito un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere le organizzazioni territoriali. Al fine di semplificare le procedure burocratiche e di evitare la produzione di documenti a carico dei cittadini, i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS verranno integrati.
L’auspicio è che la maggiore complessità dell’intera procedura di accertamento della disabilità e della fornitura dei sostegni adeguati non comporti un aumento delle difficoltà di coordinamento e del carico burocratico per i soggetti chiamati a contribuirvi, in primis la scuola, e che la minore automaticità e la maggiore discrezionalità nel riconoscimento dei diritti, ad esempio, sempre per la scuola, le ore di sostegno, non comportino minori garanzie.