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Pagare le ferie? Sì grazie, ma al momento della cessazione del rapporto

Segnaliamo una recentissima decisione della Corte di Giustizia Europea, intervenuta nella dibattuta questione relativa al diritto del dipendente pubblico alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Come noto, al fine di arginare il fenomeno della monetizzazione delle ferie con pregiudizio della salute del lavoratore (e delle casse dello Stato!), il legislatore, con riferimento ai pubblici dipendenti, all’art. 5, comma 8, del DL 06/07/2012 n. 95 ha previsto che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (omissis) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile (omissis)”.

Sulla legittimità costituzionale della suddetta disposizione si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 95 del 6/5/2016 la quale, svolta la premessa che la norma in parola fosse “… coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute” aveva dato un’interpretazione che faceva comunque salvo il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, alla cessazione del rapporto di lavoro, quando il mancato godimento delle ferie era disceso da una causa non imputabile al lavoratore.

La tutela del diritto del dipendente pubblico alla monetizzazione delle ferie era tuttavia resa ardua dalla difficoltà di offrire la prova della mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (sulla ripartizione dell’onere della prova si registravano decisioni di senso opposto).

Sul punto è intervenuta la citata decisione della Corte di Giustizia europea, la quale ha sancito che si pone in contrasto con la normativa europea la norma di diritto interno che subordina il diritto del lavoratore dimissionario ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute nell’ultimo anno e negli anni precedenti alla prova di non aver potuto godere delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In sintesi, secondo la Corte di Giustizia Europea, dovrà essere l’ente pubblico a dover offrire la prova che il dipendente sia stato posto nelle condizioni di potere fruire delle ferie.

Pertanto, chiunque si appresti alla pensione, valuti se poter richiedere quanto legittimamente dovuto!!!