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Novità per lo smart working

I datori di lavoro hanno un nuovo obbligo formale per tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti che operano al di fuori degli uffici. In particolare la nuova norma prevede la consegna alle lavoratrici e ai lavoratori, così come al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un’informativa scritta almeno annuale sui rischi generali e sui rischi specifici connessi a questa modalità di prestazione lavorativa. 
Tra gli aspetti richiamati rientrano anche i rischi legati all’uso dei videoterminali, particolarmente rilevanti per chi lavora da casa o comunque da remoto con strumenti digitali per molte ore al giorno.
L’informativa, da consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve indicare: 1) I rischi generali dell’attività lavorativa; 2) I rischi specifici del lavoro fuori sede; 3) I rischi da uso dei videoterminali; 4) le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
L’obbligo di informativa annuale esisteva già dall’art. 22 della Legge 81 del 2017 ( che ha introdotto il lavoro agile nell’ordinamento). Non era però prevista la sanzione nel Testo Unico sulla Sicurezza.
La Legge 34 del 2026 ha modificato in particolare l’articolo 55 del Dlgs. 81 del 2008, inserendo espressamente la violazione dell’obbligo informativo relativo al nuovo comma 7-bis tra le ipotesi sanzionate penalmente. In caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da 1708,61 euro a 7403,96 euro. Interviene, dunque, un cambiamento importante che impone una grande attenzione alla gestione del lavoro agile. La normativa ricorda che la sicurezza non si limita agli obblighi del datore di lavoro: l’azienda deve informare e prevenire, il lavoratore ha il preciso obbligo di collaborare e di rispettare le misure di protezione stabilite dal datore di lavoro per lavorare in modo sicuro anche da casa.