Con il D.M. 58 del 19 marzo 2025, il Ministro dell’Istruzione e del Merito sembra aver finalmente applicato la rivalutazione inflazionistica agli ormai obsoleti tetti di spesa per i libri di testo stabiliti dal D.M. 43 del 10 maggio 2011 relativamente all’a.s. 2011/2012, i quali hanno tuttavia continuato negli anni a costituire il riferimento al quale le scuole si sono dovute attenere. Tale rivalutazione inflazionistica è stata del resto prevista dal D.L. 71/2024 (convertito dalla L. 106/2024), novellando di conseguenza anche l’art. 15 comma 3 del del D.L. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008), e in precedenza dalla nota prot. 2581 del 2014.
A quanto pare, la rivalutazione sulla base del cosiddetto TIP (tasso di inflazione programmata) è stata tuttavia applicata dal Ministero considerando solamente gli anni 2024 e 2025 (pari ad un modestissimo incremento dei tetti di spesa per i libri di testo del 2,8%). Dimenticandosi – ed è un dettaglio non da poco – di applicare la rivalutazione anche per tutti gli anni a partire dal 2013 fino al 2023, ossia ben 11 anni di non applicata rivalutazione inflazionistica. La ratio legis relativa alla necessità di applicare tale rivalutazione intende ovviamente che si consideri per intero l’incremento dell’inflazione, da un preciso anno di riferimento fino al momento presente, non solo per alcuni degli anni intercorsi. Tanto che anche l’art. 15 comma 3 del convertito decreto 112/2008 è stato appunto novellato affinché indicasse di applicare la rivalutazione inflazionistica al tetto di spesa dei libri di testo. Come si apprende dai dati presenti sul portale del MEF alla pagina: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/ la corretta rivalutazione, addizionando i TIP degli anni dal 2013 al 2025, sarebbe pari al 21,3%, ben lontana dall’insufficiente 2,8% attualmente applicato dal MIM. Già nel solo biennio successivo alla pandemia (2022-2023) il TIP ha registrato addirittura un incremento del 12,6%.
L’urgenza del suddetto correttivo è dettata anche dall’esigenza di tutelare i dirigenti scolastici e i docenti da deliberazioni di adozione dei libri di testo che potrebbero essere impugnate dalle famiglie e da eventuali sanzioni che potrebbero essere irrogate al seguito dei controlli previsti dalla L. 221/2012, che ha sottoposto il rispetto dei tetti di spesa per i libri di testo a quanto stabilito dal D.lgs 123/2011, al pari delle rendicontazioni di spesa pubblica, controlli che il D.M. 58/2025 non ha mancato di annuciare.
Occorre inoltre considerare che l’innalzamento dal 10% al 15% del possibile incremento dei tetti di spesa a fronte di una motivata deliberazione, è in realtà pari ad un esiguo 3,4% di incremento in caso di adozioni in edizione mista cartaceo-digitale, per il fatto che i tetti di spesa relativi ai libri di tale tipologia devono essere prima ridotti del 10%, pur non potendo in questo caso ormai più ritenere che i prezzi delle edizioni miste siano inferiori rispetto alle sole edizioni cartacee, considerato che queste ultime, per note ragioni normative, non sono più neppure proposte alle scuole. La norma sulla riduzione del 10% è in sostanza ormai obsoleta (art. 3, D.M. 781/2013). Con la conseguenza che i prezzi delle edizioni miste si sono ormai adeguati, non dando luogo ad alcuna sostanziale convenienza di prezzo che giustifichi tale sostanziale riduzione percentuale del tetto.
Mettendo dunque assieme il 3,4% di reale incremento, tramite motivata delibera, e il 2,8% di “parziale” incremento inflazionistico applicato quest’anno dal Ministero, si arriva solo ad un 6,2% di incremento totale dei tetti di spesa del 2012 da dover applicare per l’a.s. 2025/2026, che risulta ben lontano dal 21,3% necessario per adeguarsi, come da norma, alla sola inflazione, mettendo le scuole nella condizione di poter rispettare tetti che non siano più inverosimilmente bassi.
Come già ribadito anche dall’art. 15 del D.L. 112/2008, oltre al rispetto dell’autonomia scolastica e della specifica progettualità di ogni scuola, va del resto fatta salva l’indiscutibile libertà dei docenti riguardo alla scelta dei libri di testo e, di conseguenza, il fatto che gli insegnanti non siano (e non possano essere) obbligati ad auto-produrre testi né a scegliere versioni dei libri interamente digitali od optare per materiale alternativo. Benché il ruolo del dirigente scolastico sia dunque quello di vigilare sulla corretta applicazione delle norme, egli non può certo imporre alcuna precisa scelta ai Consigli di classe o al Collegio dei docenti al fine di rispettare tetti di spesa ormai molto lontani dagli importi adeguatamente rivalutati in termini inflazionistici.
Si esorta quindi il MIM a correggere i tetti di spesa per i libri di testo, di cui agli allegati 1 e 2 del D.M. 58/2025, applicando appropriatamente la rivalutazione inflazionistica per ogni anno intercorso da quello relativo agli iniziali tetti di riferimento. In particolare – ai fini di ogni possibile controllo di regolarità amministrativo-contabile che si verifichi nel corrente anno scolastico – si chiede che sia fatto riferimento ai tetti pienamente ed adeguatamente rivalutati.




